L’Inps , con circolare n. 146 del 14.12.2020 , fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal decreto-legge n. 157 del 2020 – in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), al decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio Italia), al decreto-legge n. 104 del 2020 e al decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori) – a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del richiamato decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensive a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Queste le  indennità:

  • Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  • Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020.
  • Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  • Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  • Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  • Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  • Indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo di cui ai decreti-legge Cura Italia, Rilancio Italia e di cui al decreto-legge n. 104 del 2020. Requisito dell’assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente

Inoltre , in riferimento ai ” Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 ” l’Istituto chiarisce che per questa categoria, come per le precedenti previsioni legislative della stessa indennità COVID-19, l’esclusione dal beneficio in parola di tutti i lavoratori stagionali del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, in quanto assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola e della indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 15.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale.

Rimane immutata al 18 dicembre 2020 la scadenza per chi, nelle stesse categorie di lavoratori, deve fare ancora domanda per il precedente indennizzo fissato dall’art. 15 del decreto legge n.137/2020 – cd Decreto Ristori -, su cui era già stata data una proroga con circolare Inps n.137/2020.