Cassa Integrazione COVID-19

Si prevede il rinnovo delle integrazioni salariali COVID-19 (CIGO, CIGD e ASO) per una durata massima di 6 settimane tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Il nuovo trattamento sarà fruibile sia da parte delle imprese che hanno esaurito le ulteriori nove settimane di integrazione salariale concesse ai sensi del dl n. 104/2020 sia da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche per il rispetto dei divieti imposti dal recente Dpcm.

Esonero contributivo

E’ stabilito un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021. L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari: a) al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%; b) al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%. Il beneficio è limitato, come già previsto nel dl n. 104/2020, alle sole imprese che non fanno ricorso alla Cassa Covid-19.

Con l’estensione della Cassa Covid-19 e dell’esonero viene prorogato anche il blocco dei licenziamenti per motivi economici già fissato dal dl n. 104/2020: durerà sino al 31 gennaio 2021.

Reddito di emergenza

Arrivano, inoltre, due mensilità aggiuntive di Reddito di Emergenza. Saranno fruibili sia da coloro che già ne hanno fruito sia da coloro che nel mese di settembre hanno avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio (cioè inferiore ad una soglia compresa tra 400 e 840 euro a seconda della composizione del nucleo).

Indennizzi Covid-19

Viene, infine, rinnovato l’indennizzo (1.000€) per i lavoratori autonomi occasionali, incaricati alla vendita a domicilio, intermittenti, lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) nonché per i lavoratori stagionali non del turismo. È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34): l’importo è aumentato da 600 a 800 euro.