Agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti titolari di pensione di inabilità in possesso dei relativi requisiti reddituali l’Inps riconoscerà d’ufficio l’adeguamento al milione di cui all’articolo 38 della legge 448/2001 a partire dal 20 luglio 2020. Lo rende noto l’Inps nella circolare numero 107/2020 pubblicata ieri dall’ente di previdenza in cui spiega che la maggiorazione farà aumentare l’importo della pensione sino ad un massimo di 651,50€ al mese nel 2020.

L’Inps spiega che a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità che hanno compiuto i 18 anni è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Il diritto alla maggiorazione spetta, nel 2020, a condizione che il beneficiario, se non coniugato, possieda redditi personali non superiori a 8.469,63 euro; se coniugato (non effettivamente e legalmente separato), oltre all’indicato requisito reddituale personale, redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Per i soli titolari di pensione di inabilità previdenziale di cui alla legge 222/1984 l’aumento viene riconosciuto previa domanda dell’interessato e l’integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ma non prima del 1° agosto 2020. Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Al contrario non concorrono: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, i trattamenti di famiglia.