L’articolo 13 del cosiddetto «decreto Agosto»  in vigore dal 15 Agosto ha semplificato la procedura di erogazione dell’indennizzo: chi l’aveva già incassata per il periodo di marzo ed aprile non dovrà presentare una nuova istanza alla Cassa di appartenenza, sarà l’ente previdenziale ad erogarla in automatico. L’importo, inoltre, è stato innalzato dai 600 euro di marzo ed aprile a 1.000 euro per maggio. Chi non ha beneficiato del bonus ad aprile avrà tempo sino a metà settembre per presentare la relativa istanza.I professionisti che non hanno percepito l’indennità ad aprile, potranno inoltrare la domanda per il mese di maggio, entro il 14 settembre 2020 (cioè entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 104/2020). I requisiti per il conseguimento dell’indennità restano, in tal caso, quelli già individuati nel D.I. del 29 maggio 2020 con l’unica variante dell’estensione dal 30 aprile al 31 maggio 2020 del termine temporale per la cessazione dell’attività: potranno chiedere l’indennità nel mese di maggio tutti i professionisti iscritti alla Cassa con decorrenza anteriore o uguale alla data del 23 febbraio 2020, oppure che siano stati cancellati tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020.