Con la pubblicazione della circolare numero 69/2020 l’Inps fa chiarezza sui requisiti necessari e su chi ha diritto a richiedere il REM.

Niente reddito di emergenza ai titolari di prestazioni pensionistiche dirette ed indirette, ad eccezione dei titolari di assegno ordinario di invalidità, compresi i titolari di assegno o pensione sociale al momento della presentazione della domanda di REM. E questo a prescindere dall’importo della pensione effettivamente percepita.

Quattro i requisiti da soddisfare: 1) la residenza in Italia da verificare con riferimento al componente richiedente il beneficio (non è previsto un vincolo temporale di permanenza); 2) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla cifra del beneficio conseguibile (quindi non superiore a 840 euro a seconda della composizione del nucleo familiare); 3) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e’ incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita’ grave o di non autosufficienza ; 4) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto 18/2020 e dal DL 34/2020. Per cui non potranno accedere al REM i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori dipendenti, autonomi e/o professionisti che abbiano fatto richiesta per le specifiche indennità per COVID-19 o per il lavoro domestico.

L’incompatibilità sussiste anche con riferimento ai percettori del reddito o della pensione di cittadinanza al momento della presentazione della domanda di REM.

Le domande per il Rem dovranno essere presentate tramite il sito istituzionale dell’Inps entro il 30 giugno 2020.