Il Ministero del Lavoro chiarisce gli obblighi ed il relativo regime sanzionatorio applicabile ai soggetti maggiorenni percettori del reddito di cittadinanza. Il Ministero ribadisce che l’erogazione del Rdc è condizionata alla dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro (Did) da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, nonché all’adesione al percorso personalizzato finalizzato all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, eccetto quelli già occupati o frequentanti corsi di studi. In relazione ai lavoratori occupati la nota ministeriale precisa che si conserva lo stato di disoccupazione (e si resta, quindi, obbligati all’adesione al percorso personalizzato), quando si è impegnati in attività di lavoro dalle quali si ricavano redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.145 euro o a 4 mila euro da lavoro autonomo. Con riferimento al concetto di regolare corso di studi il documento precisa che sono incluse tutte le scuole superiori di secondo grado (Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d’arte, Istituti magistrali); i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) o istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); i corsi di laurea (triennale, magistrale, corsi  Afam e percorsi di formazione offerti dagli ITS) e quelli di specializzazione o di dottorato. L’esenzione dagli obblighi connessi all’RdC spetta anche ai beneficiari della pensione di cittadinanza; ai titolari di pensione diretta; alle persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico; alle persone con disabilità come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e accertata dalle competenti commissioni mediche.