Le spese detraibili 2020 sono sempre le stesse, ma cambia il metodo di pagamento di legge per fruire della detrazione. E cambiano pure gli adempimenti.

Dal 2020, ai fini Irpef, la detrazione d’imposta del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:

  • carte di debito, di credito e prepagate,
  • assegni bancari e circolari

Dal 1 gennaio 2020 viene quindi di fatto vietato l’utilizzo del contante se si vuole beneficiare delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi, pena la perdita della detrazione stessa.

Rientrano in tale obbligo:

  • spese sanitarie;
  • interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
  • spese per istruzione, sia per le spese scolastiche sia per le spese universitarie, nonchè delle detrazioni ad esse collegate;
  • spese funebri;
  • spese per l’assistenza personale;
  • spese per attività sportive per ragazzi;
  • spese per intermediazione immobiliare;
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • erogazioni liberali;
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
  • spese veterinarie;
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Uniche eccezioni alla tracciabilità sono:

  • i medicinali e i dispositivi medici,
  • nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

La riforma delle detrazioni IRPEF al 19% prevede, quindi, l’obbligo del metodo di pagamento. La detrazione al 19% spetta solo «a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 241/1997». Il pagamento non può essere effettuato in contanti. Il conto/carta dal quale si effettua il pagamento deve essere intestato alla persona che porterà in detrazione la spesa.

Le uniche spese escluse dalla stretta sulle tracciabilità delle detrazioni sono appunto solo i medicinali ed i dispositivi medici, e le prestazioni sanitarie sostenute nei confronti di una struttura pubblica o privata accreditata al SSN.

Quindi quando ci si rivolgerà ad un qualsiasi medico o struttura occorrerà che il contribuente valuti di volta in volta se vi è la convenzione SSN o no. Se la spesa è sostenuta nei confronti di una struttura pubblica o privata accreditata al SSN, allora è consentito il pagamento in contanti, altrimenti rientra nell’obbligo di tracciabilità delle detrazioni per poter essere detratto.

Il problema quindi non è solo la fattura per la prestazione ma anche il metodo di pagamento.

Nel sistema TST, piattaforma unica per indicazione delle prestazioni sanitarie detraibili e inseribili nella dichiarazione precompilata del contribuente, i medici dovranno indicare anche il metodo di pagamento.

Quindi se la fattura verrà emessa e pagata in contanti non potrà essere detratta.

Tantissime spese sanitarie, quali visite mediche “ordinarie” e specialistiche presso medici o professionisti privati, ricoveri e/o interventi chirurgici, esami clinici, cure, ecografie, ecc. in strutture private non accreditate al SSN, ed in generale tutte le detrazioni fiscali al 19%, sono detraibili al 19% solo con pagamenti tracciati:

  • versamento con bonifico bancario o postale,
  • con assegni o con carta di debito bancomat o carta di credito

Tutto ciò rappresenta una importante modifica comportamentale per i contribuenti, che saranno obbligati, per fruire della detrazione del 19%, a conservare le fatture o documenti fiscali attestanti la spesa, ad effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili, ed a conservare la copia del pagamento.

Abituiamoci fin da subito ad usare la carta di credito e pretendiamo il pagamento tracciabile, così non potremo sbagliarci.

E’ da valutare l’impatto della nuova normativa sui contribuenti ai fini della presentazione del modello 730  o modello Redditi (per i titolari di partita IVA), soprattutto in termini di conservazione del giustificativo di pagamento accanto al giustificativo di spesa detraibile.

Più bassa la soglia del contante
Inoltre con il nuovo anno si abbassa il limite di spesa tramite denaro liquido, attualmente fissato a 3mila euro. Secondo le previsioni del collegato fiscale alla manovra 2020 (articolo 18 del Dl n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019) le nuove soglie, oltre le quali si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, sono:

  • 3 mila euro fino al 30 giugno 2020
  • 2 mila euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
  • mille euro dal 1° gennaio 2022.

Le violazioni riscontrate nel primo arco temporale saranno sanzionate con un minimo di 2mila euro, quelle commesse a partire dal 2022, con mille euro.
La misura e, più in generale, la tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto illustrato nella relazione tecnica al collegato fiscale, è finalizzata al contrasto del riciclaggio dei proventi illeciti e del finanziamento del terrorismo, disciplinato nel nostro ordinamento interno dal Dlgs n. 231/2007, in attuazione della direttiva 2005/60/Ce. Tale decreto legislativo è stato poi oggetto di costanti modifiche e integrazioni per recepire le indicazioni delle norme Ue, fra cui la recente direttiva 2018/843 (quinta direttiva antiriciclaggio). Stessa soglia di limite di utilizzo del contante vale per prestiti e regali anche tra parenti stretti.
Il limite all’uso del contante, inoltre, rappresenta anche un possibile strumento di contrasto all’evasione. A tal fine l’articolo 7-quater del Dl n. 193/2016, modificando il Tuir, ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito d’impresa, un parametro pari a mille euro giornalieri e 5mila mensili, oltre il quale scatta la presunzione di evasione. 

La soglia di utilizzo del contante è prevista per l’importo cumulativo e non tiene conto delle singole transazioni. Ad esempio compro un televisore da 4.000,00 Euro non posso fare due pagamenti in contanti (se ciò avviene prima del 01/07/2020) da 2.000,00 Euro ciascuno per essere in regola, ma devo obbligatoriamente fare due pagamenti con metodo tracciabile.

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