La pensione di reversibilità può essere “diretta” (da decesso di pensionato) o “indiretta (da decesso di assicurato), questa viene normalmente calcolata a ripartita fra i superstiti aventi diritto.

La normativa prevede che l’assegno venga ridotto se il titolare percepisce altri redditi. Il taglio sarà tanto maggiore quanto più il beneficiario guadagna ed è pari al:

  • 25% dell’importo della pensione se il reddito supera tre volte il trattamento minimo annuale di pensione per il 2020 (515,05 euro mensili che corrispondono a 20.086,95);
  • 40% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo (26.782,60 euro);
  • 50% se supera di cinque volte l’importo del trattamento minimo (33.478.25 euro).

La pensione di reversibilità è riconosciuta ai parenti superstiti in caso di decesso del pensionato o assicurato.Fra i superstiti aventi diritto alla pensione del pensionato o del lavoratore vi sono in via principale il coniuge e i figli, ma possono beneficiarne anche i fratelli e le sorelle.

La pensione del defunto non viene però devoluta per intero ai familiari superstiti, ma ripartita secondo alcune percentuali, come previsto dalla legge, e in particolare:

  • 60%, solo coniuge;
  • 70%, solo un figlio;
  • 80%,coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
  • 100%coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
  • 15%per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

Qualora abbiano diritto alla pensione di reversibilità altri parenti, le aliquote di reversibilità sono diverse:

  • un figlio: 70%;
  • due figli: 80%;
  • tre o più figli: 100%;
  • un genitore: 15%;
  • due genitori: 30%;
  • un fratello o sorella: 15%;
  • due fratelli o sorelle: 30%;
  • tre fratelli o sorelle: 45%;
  • quattro fratelli o sorelle: 60%;
  • cinque fratelli o sorelle: 75%;
  • sei fratelli o sorelle: 90%;
  • sette fratelli o sorelle: 100%.