Il figlio maggiorenne invalido, anche se titolare della pensione di inabilità civile e dell’indennità di accompagnamento, non ha diritto automaticamente alla concessione della pensione ai superstiti alla morte del genitore.
Per poter ambire alla prestazione è necessario l’accertamento del più stringente requisito sanitario richiesto dall’articolo 8 della legge 222/1984 e cioè l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie capacità.
Non si può, quindi, presumere il diritto alla pensione ai superstiti dalla titolarità della pensione di inabilità senza che l’assicurato sia sottoposto ad un accertamento sanitario specifico.