Dal prossimo 6 marzo i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti con almeno 67 anni potranno presentare domanda per la prestazione.
Alla prestazione possono accedere solo i nuclei familiari in cui tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, abbiano compiuto un’età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari del reddito di cittadinanza, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d’ufficio.
La Pensione di cittadinanza può essere concessa ai : a) Cittadini italiani e dell’Unione Europea; b) Stranieri lungo soggiornanti; c) Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea. Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni , di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo. Non possono chiedere la PdC i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
La domanda di Rdc/Pdc può essere presentata su carta presso gli uffici postali a partire dal 6 marzo (e successivamente da ogni giorno 6 del mese); oppure online sul sito del ministero www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali Spid. Inoltre, la raccolta delle domande avverrà anche presso i Caf, dalla data e con le modalità che saranno successivamente comunicate. Unica condizione è l’aver già presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee, alla quale l’Inps assocerà la domanda di Rdc/Pdc.