La tredicesima corrisponde, nella generalità dei casi, a una mensilità della pensione in pagamento  e viene pagata dall’INPS insieme all’assegno di dicembre. A differenza della quattordicesima prescinde dal reddito prodotto o dallo svolgimento di attività lavorativa; in alcuni casi può spettare un bonus sulla tredicesima, pari a circa 155 euro, il cui riconoscimento si basa sul reddito prodotto dal pensionato. L’attribuzione dell bonus è prevista per le tutte le pensioni, ad eccezione delle categorie sotto riportate:

  • 044 (INVCIV- pensione d’invalidità civile);
  • 077 (PS- pensione sociale);
  • 078 (AS- assegno sociale);
  • 030 (VOBIS- rendita facoltativa di vecchiaia);
  • 031 (IOBIS-rendita facoltativa d’inabilità);
  • 035 (VMP- pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe);
  • 036 (IMP- pensioni di invalidità della mutualità pensioni a favore delle casalinghe);
  • 027 (VOCRED- assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle banche ordinarie, comprese le casse di risparmio ed escluse le banche di credito cooperativo );
  • 028 (VOCOOP- assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle banche di credito cooperativo);
  • 029 (VOESO- assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti ETI);
  • 043 (INDCOM- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale);
  • 094 (pensioni del personale a rapporto d’impiego dell’Inps e degli enti disciolti con la riforma sanitaria, limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS);
  • 198 (VESO33- assegni di esodo);
  • 199 (VESO92- isopensione).

Per aver diritto alla maggiorazione sulla tredicesima, oltre a percepire una pensione sulla quale il bonus è riconosciuto, è necessario soddisfare precisi requisiti di reddito.  I limiti di reddito annuali per il calcolo dei 154,94 euro di importo aggiuntivo sono pari:

  • a 9.894,69 euro come limite di reddito personale;
  • a 19.798,38 euro come limite di reddito familiare (proprio e del coniuge).