L’Inps ha pubblicato la Circolare numero 103/2018 in cui rende nota la nuova disciplina applicabile alle imprese agricole e del settore turistico. Rispetto a queste imprese il legislatore ha, infatti, creato due regimi speciali di riferimento per il contratto di prestazione occasionale con elementi contenenti significative differenze rispetto alla normativa ordinaria. Gli elementi distintivi del predetto intervento normativo sono l’estensione del regime temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa (da tre a 10 giorni prima della comunicazione all’Inps) e – per sole imprese del settore turistico – la possibilità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale in presenza di un organico non superiore ad otto dipendenti (dai cinque precedenti). Per le imprese operanti nell’agricoltura, nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni: 1) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; 2) il luogo di svolgimento della prestazione; 3) l’oggetto della prestazione; 4) la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi; 5) il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
Per quanto riguarda il settore turistico l’elemento distintivo rispetto al regime ordinario sta nel fatto che il lavoro accessorio può essere utilizzato nelle imprese che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato. Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l’oggetto della prestazione; la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni (dai tre previgenti); il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.