Il permesso di soggiorno per motivi familiari nasce dalla volontà, da parte dello stato italiano, di difendere il diritto all’unità familiare per i soggetti stranieri  titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno (di durata non inferiore a un anno) rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

Lo straniero ha diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare (cioè a vivere in Italia regolarmente) con i seguenti familiari:

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi, motivi di salute.

Per ottenere il ricongiungimento lo straniero richiedente deve dimostrare la disponibilità:

  • di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e dotato di certificazione di idoneità abitativa rilasciata dal comune;
  • di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere;
  • di una assicurazione sanitaria (o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale) a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo.

E’ necessario quindi che lo straniero dimostri di poter restare in Italia senza dover gravare sullo stato.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti sopra descritti, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

  • allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, con visto di ingresso al seguito di un proprio familiare già titolare di permesso di soggiorno  ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
  • agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che in Italia abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani o di uno stato membro dell’unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
  • al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno stato membro dell’unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia (in tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari);
  • al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia (in tal caso, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana).

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo (sempre che vi siano i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro). Ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero con il quale si chiede il ricongiungimento ed è rinnovabile unitamente a quest’ultimo. Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di un’attività di lavoro.

Per la richiesta sono necessari:

  • una marca da bollo da sedici euro;
  • la ricevuta del versamento di 30,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
  • il pagamento di trenta euro all’ufficio postale per le spese di spedizione;
  • il pagamento del contributo unificato.

Il titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari deve presentare la domanda di rinnovo 60 giorni prima della scadenza del titolo.