Con la Circolare numero 35/2018 L’inps ha fissato i nuovi importi in pagamento nel 2018 per le prestazioni riconosciute dall’articolo 65 della L. 448/1998 a carico dei Comuni. Si tratta dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico e dell’assegno di maternità, entrambe pagate dall’Inps a nuclei residenti che si trovino in determinate situazioni reddituali da accertare in base all’Isee, il nuovo indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare. L’assegno (da non confondere con il normale assegno al nucleo familiare concesso dallo Stato) spetta ai nuclei familiari: a) composti dai cittadini italiani e della U.E. residenti, dai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; b) composti almeno da un genitore e 3 figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica). L’assegno  spetta per 13 mensilità ed eroga un contributo mensile fisso pari a 142,85 € (2018). Per accedere al beneficio è necessario che il nucleo familiare non possegga risorse reddituali e patrimoniali superiori per il 2018 ad un valore Isee di 8.650,11 euro e viene corrisposto in misura integrale ove l’Isee del beneficiario non risulti superiore a 6.793,06 € o in misura parziale ove il reddito del beneficiario risulti superiore al predetto valore ed inferiore ad euro 8.650,11€ sino al raggiungimento di tale ultimo importo.
Per l’accesso al sostegno l’interessato deve presentare domanda al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

L’assegno mensile di maternità spetta, invece, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno di riferimento (es. 2018) alle madri prive di tutela previdenziale obbligatoria. La prestazione può essere conseguita previa domanda al Comune entro sei mesi dalla data del parto a condizione che il valore Isee del nucleo familiare non risulti superiore a 17.141,45 euro. Per il  2018 l’importo mensile è pari a  342,62 euro, erogato per cinque mensilità. L’ assegno di maternità, al pari dell’assegno al nucleo, non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

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