Dal 1° luglio 2018, il reddito di inclusione diventa universale, grazie alle novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio 2018, ossia, l’abolizione del requisito familiare come condizione di accesso alla domanda REI.
Ciò significa che dal 1° luglio 2018, tutti i cittadini avranno diritto a presentare la domanda REI al proprio Comune di residenza a prescindere dal fatto che nella famiglia ci sia almeno:
– 1 figlio minorenne;
– 1 figlio disabile anche maggiorenne;
– 1 donna in gravidanza;
– o un over 55 disoccupato.
Dal 1° luglio 2018 il reddito d inclusione universale, è concesso solo sulla base del requisito economico familiare ISEE e ISRE, di patrimonio immobiliare e mobiliare:
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- soglia Isee fino a 6.000 euro: se poi nell’arco dell’anno, dovesse cambiare la situazione lavorativa o reddituale della famiglia, si dovrà presentare un Isee 2018 corrente e un Isre più semplice. Al fine poi di evitare che la carta REI reddito di inclusione, si trasformi che in un disincentivo alla ricerca del lavoro, la legge ha previsto la possibilità che il beneficio possa continuare ad essere erogato, almeno in parte e solo per alcuni altri mesi, anche in caso di nuovo lavoro o di un aumento di reddito.
- soglia ISRE fino a 3.000 euro, per la parte patrimoniale. L’ISRE, è l’indicatore della Situazione Reddituale calcolato sulla base della somma dei tutti i redditi meno le detrazioni, le franchigie e i redditi esenti. L’ISRE, in pratica calcola l’effettiva disponibilità economica delle famiglie, sottraendo eventuali affitti pagati.
- Patrimonio immobiliare: la soglia è sotto 20mila euro al netto dell’abitazione principale, ciò significa che possono accedere al beneficio anche i proprietari di prima casa che vivono in condizioni di povertà.
- Patrimonio mobiliare: come conti correnti, depositi ecc se superiori a 10 mila euro. Tale soglia scende a 8.000 euro nel caos in cui il nucleo familiare sia costituito da 2 componente e a 6 mila per chi è da solo.
- Inoltre ciascun componente del nucleo familiare:
- non deve percepire la NASpI o altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria;
- non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi prima della domanda, fatta eccezione per quelli acquistati con la legge 104;
- non possedere navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).