Diversi Comuni italiani, pare abbiano conteggiato e quindi calcolato in modo illegittimo la quota variabile Tari, applicandola cioè anche alle pertinenze della casa domestica anche se non assoggettabili alla tassazione tari.

Secondo il Codacons, il problema della tari pagata in più riguarda almeno i seguenti Comuni:  Milano, Napoli, Catanzaro, Cagliari, Ancona, Rimini, Siracusa, sottolineando anche che il numero potrebbe essere molto più vasto.

Per richiedere la restituzione delle somme pagate in più sulla Tari, perché la quota variabile è stata calcolata anche sulla quota variabile, occorre:

  • presentare un’apposita domanda di rimborso Tari 2017, entro 5 anni dal pagamento, tramite raccomandata a/r al Comune che ti ha richiesto il pagamento insieme alle bollette pagate ingiustamente.
  • verificare a chi va presentato il rimborso: se la Tari è gestita da una società privata e gli avvisi di pagamento sono emessi a nome della suddetta società, la domanda di rimborso tari va presentata a loro e non al Comune. Se alla vecchia società ne è subentrata un’altra, allora l’istanza di rimborso deve essere presentata si al comune che al nuovo gestore;
  • Trascorsi 90 giorni, se non si ottiene risposta all’istanza di rimborso Tari, il cittadino, può proporre un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, sino allo scadere del termine di prescrizione (5 anni). Se invece il comune e/o il gestore rigettano espressamente la domanda, il ricorso deve essere proposto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del diniego.
  • Nel caso in cui il contribuente non abbia pagato la bolletta Tari e riceva un avviso bonario, solitamente su quest’ultimo, è indicato solo l’importo totale della tassa non pagata e le spese di notifica. Per sapere quindi se è stato applicato il corretto regolamento nei calcoli, deve impugnare l’atto di liquidazione entro 60 giorni dalla notifica.
  • In caso di contenzioso pendente, va detto che se l’utente non segnala subito, in sede di motivi di ricorso, la questione della illegittimità della quota variabile, non potrà più farlo.

Il rimborso delle somme versate e non dovute, può essere richiesto dal contribuente, entro la scadenza di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L’Ente è tenuto a rimborsare  entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, ma non è da escludere un eventuale silenzio-rifiuto da parte dello stesso.