Dal 1 settembre 2017 ‘Inps sarà competente in via esclusiva ad effettuare le visite fiscali per tutti i lavoratori del pubblico impiego assenti per malattia a seguito di apposita richiesta da parte dell’amministrazione pubblica oppure d’ufficio.

Le fasce di reperibilità rimangono quelle sinora vigenti: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Qualora il lavoratore non venga trovato al domicilio dal medico fiscale, verrà invitato a presentarsi a visita ambulatoriale presso la struttura INPS territorialmente competente. In tale sede il medico INPS valuterà l’effettiva sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro e la relativa prognosi, nonché gli eventuali documenti, solo se di tipo medico-sanitario, prodotti dal lavoratore a giustificazione dell’assenza a visita nelle fasce di reperibilità. Le valutazioni delle giustificazioni non aventi carattere medico-sanitario resteranno, invece, di competenza del datore di lavoro pubblico al quale il lavoratore sarà tenuto a fornirle.

Esclusi dalla novità il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.