L’articolo 1, comma 199 e seguenti, della legge di bilancio 2017 prevede la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10, della legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) ed alle sue forme sostitutive ed esclusive, con almeno un anno di contribuzione – tradotto in mesi (12), settimane (52) e giorni in riferimento alla gestione di appartenenza – per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e che sono nelle seguenti condizioni:

  • lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
  • lavoratori dipendenti ed autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
  • lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti (articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67);
  • lavoratori che svolgono da almeno sei anni in via continuativa una delle seguenti attività:
    • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce;
    • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
    • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Riguardo all’ultimo punto, le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per una durata almeno pari all’interruzione predetta. Comportano l’interruzione della continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione. Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico.

Dal mese di maggio 2017 i lavoratori interessati potranno ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione. Tale requisito è soggetto al normale adeguamento alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La riduzione riguarda sia i lavoratori che le lavoratrici: il requisito si abbassa di un anno e dieci mesi per gli uomini e di dieci mesi per le donne.

Il beneficio verrà riconosciuto, dopo la presentazione di apposita domanda, a condizione che l’interessato risulti in possesso dei requisiti necessari per essere definito “precoce” e rientri nel contingente numerico che tiene conto dei limiti di spesa previsti dalla norma. Per la presente misura è stato inserito un limite di spesa di 360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni di euro per il 2018, 570 milioni di euro per il 2019 e 590 milioni di euro dal 2020.

L’INPS provvede al monitoraggio del beneficio pensionistico, accertando i criteri di priorità nell’accesso (data di conseguimento del requisito ridotto dei 41 anni e data di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento delle condizioni).

Per poter accedere al beneficio, l’interessato deve presentare con modalità telematica, entro il 15 luglio 2017 o, per i soggetti che vengono o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi, entro il 1° marzo di ciascun anno, una domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate per l’anno 2017 in data successiva al 15 luglio 2017 e per gli anni successivi in data successiva al 1° marzo di ciascun anno, sempre che siano pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento esclusivamente se residuino risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale.

Possono essere valutati in via prospettica e, comunque, maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:

  • il requisito contributivo;
  • il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione;
  • il requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva, svolti come lavoratore addetto a lavori usuranti che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
  • i sei anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d).

Per l’istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l’INPS può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Entro il 15 ottobre dell’anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo (oppure entro il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 1° marzo di ciascun anno ma non successive al 30 novembre) l’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

La domanda di accesso alla pensione anticipata con il beneficio per i lavoratori precoci è presentata, con modalità telematica, all’INPS ed è corrisposta al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, oltreché all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio e del relativo monitoraggio.

La pensione anticipata può essere richiesta anche utilizzando il cumulo della contribuzione presente sia in FPLD, che nelle gestioni speciali, nella gestione separata e casse professionali.

Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Per il solo anno 2017, la pensione sarà corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

per approfondimenti clicca qui: Lavoratori precoci

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