Arriverà entro il 31 dicembre 2024 il contributo agli Enti del Terzo Settore che hanno assunto a tempo indeterminato disabili di età inferiore a 35 anni tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2024 per lo svolgimento di attività conformi al proprio statuto. Agli interessati spetterà l’una tantum di 12 mila euro più mille euro per ciascun mese di assunzione. La somma sarà erogata in unica soluzione direttamente sul conto corrente indicato al momento della domanda.
Lo comunica l’Inps, nel messaggio n. 3588/2024 in cui spiega che è stata attivata la Convenzione, prevista dalla procedura istitutiva, tra Inps e Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione delle domande pervenute.
Il decreto interministeriale 27 giugno 2024 (pubblicato in G.U. n. 197 del 23 agosto 2024), in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 28, co. 1, del dl n. 48/2023 convertito con legge n. 85/2023 (cd. decreto Calderone) ha previsto un contributo economico per sostenere l’assunzione stabile di giovani disabili presso le organizzazioni di volontariato.
Per la presentazione delle domande c’era tempo dal 2 settembre al 31 ottobre 2024 pena la decadenza. L’Inps ha fornito istruzioni in merito con messaggio n. 2906/2024.
Il contributo spetta agli:
- enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
L’agevolazione concerne le assunzioni ai sensi della legge n. 68/1999 di persone disabili di età inferiore a 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 ed il 31 settembre 2024 per lo svolgimento di attività conforme allo statuto dell’ente/organizzazione. Il contributo spetta anche per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine se la trasformazione avviene nel predetto lasso temporale.
Per l’erogazione dei contributi era necessaria la stipula di una apposita Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso cui è stato istituito il Fondo destinato a finanziare la misura, e l’Inps. La Convenzione, spiega l’Inps, è stata siglata lo scorso 8 ottobre 2024 e regola le modalità e le attività tra i due Enti propedeutiche all’erogazione finale del contributo.
La Convenzione prevede, in particolare, che l’Inps effettui una apposita istruttoria volta a verificare il possesso dei requisiti da parte degli Enti che hanno richiesto il beneficio. L’istruttoria controllerà la sussistenza dei requisiti soggettivi degli enti; la presenza del requisito anagrafico del lavoratore (inferiore 35 anni); la validità delle comunicazioni obbligatorie riguardanti i rapporti di lavoro (a tempo indeterminato) attivati nel lasso temporale che dà titolo al contributo; il rispetto delle modalità di assunzione previste dalla legge n. 68/1999; la regolarità contributiva.
In caso di esito positivo l’Inps inserirà l’Ente richiedente nell’elenco delle domande ammissibili e ne darà apposita comunicazione al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la quantificazione del contributo concretamente erogabile.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’elenco dei beneficiari il predetto Dipartimento darà comunicazione sia agli interessati che all’Inps del contributo spettante tenendo conto delle risorse disponibili nel Fondo (6.315.825€) e del massimale degli aiuti de minimis.
Il contributo così determinato sarà pagato dall’Inps entro il 31 dicembre 2024 in unica soluzione mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nell’istanza dal richiedente. In caso di somme non riscosse dai destinatari, le stesse sono reimmesse dall’INPS con corrispondente incremento della provvista finanziaria.
La Convenzione prevede, inoltre, che successivamente all’erogazione del contributo l’Inps effettui dei controlli a campione nella misura non inferiore al 10% dei soggetti a cui sono stati erogati i contributi per accertare la veridicità delle informazioni fornite. L’Istituto potrà richiedere all’Ente copia dei contratti di lavoro, buste paga, comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro eccetera. In caso di esito negativo l’Istituto lo segnalerà al Dipartimento presso la PdC che entro 10 giorni potrà emanare il provvedimento di revoca il quale sarà trasmesso all’Inps per il recupero dell’indebito.