Niente revoca dell’indennità di accompagnamento se l’invalido, è ricoverato gratuitamente presso una struttura sanitaria, e abbia bisogno dell’assistenza continua di un familiare o di altre figure professionali. Lo afferma l’Inps nel messaggio n. 3347/2023 in cui spiega di aver aggiornato la procedura per consentire l’invio della dichiarazione da parte della struttura sanitaria presso cui è ricoverato l’invalido.

I chiarimenti riguardano la fruizione dell’indennità di accompagnamento, l’assegno riconosciuto dalla legge n. 18/1980 a favore delle persone impossibilitate a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e a chi necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita. La legge, come noto, subordina la concessione della prestazione alla circostanza che l’invalido non sia ricoverato gratuitamente presso una struttura sanitaria.

Il divieto, però, non è tassativo. L’Inps, conformandosi all’orientamento prevalente della giurisprudenza, ha avuto modo di precisare con messaggio n. 1011/2019 che non si ha sospensione nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali «renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza del/dei genitore/i per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici». In queste situazioni, pertanto, la gratuità del ricoverò è irrilevante.

Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata alla dichiarazione telematica esclusivamente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Non devono essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.

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