Il Decreto Sostegni bis – di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – all’articolo 68 prevede una Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca.

E’ prevista l’erogazione di una indennità una tantum pari a € 800,00 agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Le domande vanno presentate all’Inps entro il 30 Giugno 2021 .

Il diritto sussiste per i suddetti soggetti chè alla data della presentazione della domanda NON SIANO:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

La suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito, è CUMULABILE con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, non è COMPATIBILE con l’intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza di cui al D.L. 34/2020 e del D.L. 41/2021 e non è CUMULABILE con le altre misure previste dall’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).