L’ape sociale per i lavoratori agricoli disoccupati decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, sempre che l’interessato abbia titolo alla liquidazione della disoccupazione agricola. Lo comunica, l’Inps nel messaggio n. 3365/2024 in cui spiega che nei loro confronti, tuttavia, non è necessaria la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
Il conseguimento dell’Ape sociale presuppone, oltre al possesso di un’età anagrafica non inferiore a 63 anni e 5 mesi e 30 anni di contribuzione, lo stato di disoccupazione e l’integrale fruizione della disoccupazione indennizzata. Per gli operai agricoli, spiega l’Inps, i requisiti vanno coordinati con la speciale disciplina della disoccupazione agricola che, come noto, prescinde dall’accertamento dello stato di disoccupazione e prevede la corresponsione dell’indennità in unica soluzione (disoccupazione agricola/trattamento speciale agricolo) a gennaio dell’anno successivo a quello di conclusione del rapporto di lavoro.
La singolarità della disciplina della disoccupazione agricola, spiega l’Inps, comporta che, ai fini del riconoscimento dell’Ape sociale, a differenza di quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti, la domanda di certificazione non va presentata al termine dell’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione, ma anche prima. Inoltre, per stabilire se la certificazione possa essere accolta, è necessario anticipare la valutazione in merito alla sussistenza, in capo al lavoratore richiedente, dei requisiti per richiedere la disoccupazione agricola.
In ogni caso, precisa l’Inps, la decorrenza dell’Ape sociale, in presenza di tutte le condizioni, non può essere anteriore al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui c’è stata la cessazione del rapporto di lavoro, anche nei casi in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata prima. Nel caso in cui la domanda venga presentata l’anno successivo a quello dell’integrale fruizione della disoccupazione agricola, l’Ape sociale decorrerà, invece, dal mese successivo all’istanza fermo restando che l’interessato sia rimasto inoccupato dal termine della disoccupazione agricola (cioè dal 1° gennaio).
Inoltre siccome la disoccupazione agricola non presuppone, a differenza della Naspi, l’accertamento dello stato di disoccupazione (la relativa domanda non equivale a DID) per i lavoratori agricoli non va verificato che il richiedente l’Ape sociale abbia presentato la Did. È necessario, però, che, dal termine della disoccupazione (fissato in via convenzionale al 31 dicembre dell’anno in cui è cessato il rapporto) il richiedente l’Ape rimanga inoccupato.
L’Inps ricorda, infine, che tra le causali di cessazione del rapporto di lavoro che danno titolo al riconoscimento dell’APE sociale, rientra anche la scadenza del contratto a termine. Il legislatore, in tali casi, ha tuttavia subordinato il riconoscimento dell’APE sociale alla condizione che il soggetto abbia, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi. Per quanto riguarda il lavoro agricolo ai fini della valutazione dei 18 mesi occorre considerare, nell’arco temporale dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine, le giornate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro. Non vanno invece computati i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati a titolo di disoccupazione agricola/trattamento speciale agricolo.