Nessun termine di prescrizione al diritto del lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro o del committente, di riscattare con oneri a proprio carico i contributi omessi utili ai fini della quiescenza. La possibilità, in sostanza, può essere esercitata anche decorso il termine di prescrizione decennale con oneri, in tal caso, interamente a carico del lavoratore. Lo prevede un passaggio del disegno di legge sul lavoro approvato ieri dalla Camera ed ora trasmesso al Senato per il disco verde definitivo.

Il legislatore interviene sulla facoltà di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, consente la regolarizzazione dei periodi contributivi caduti in prescrizione dando facoltà al datore di lavoro (o al committente in caso di co.co.co) di costituire, tramite corresponsione del relativo onere economico all’Inps, una redita reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi.

Il diritto,  riguarda la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei collaboratori iscritti alla gestione separata dell’Inps i cui datori di lavoro o committenti si siano resi inadempimenti rispetto al versamento dei contributi pensionistici decorsi dieci anni dall’omissione. Sono riguardati anche i lavoratori del settore pubblico iscritto alla CPI, la Cassa Pensioni Insegnanti che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali).

In sostanza, secondo l’orientamento della Cassazione, decorsi venti anni dall’omissione il lavoratore perde il diritto alla rendita vitalizia. Per evitare questo risvolto, il legislatore con l’articolo 30 del ddl, introduce una facoltà di costituzione della rendita vitalizia in capo al lavoratore, non soggetta a termine di prescrizione, anche qualora i termini per le due richieste sopra citate siano prescritti.

La nuova possibilità, precisa il testo di legge, è esercitabile con onere finanziario a carico esclusivo del lavoratore determinato con i medesimi criteri vigenti di riscatto (riserva matematica per i periodi temporali ricadenti nel calcolo retributivo; aliquota percentuale per quelli ricadenti nel calcolo contributivo). La novella non ha alcun effetto circa la possibilità di risarcimento del danno nei confronti del datore, possibilità che, in tal caso, resta dunque preclusa per intervenuta prescrizione.

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