Al via le domande per il pensionamento nella scuola con effetto dal 1° settembre 2025. Da oggi e sino al 21 ottobre 2024 il personale scolastico può presentare domanda di dimissioni per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata o ad un prepensionamento (quota 100, quota 102, quota 103 opzione donna) in base alla normativa attualmente vigente. Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze spira il 28 febbraio. Lo rende noto il MIM, il Ministero Istruzione e Merito, nella circolare prot. n. 150796/2024, condivisa con l’Inps, nella quale illustra, come di consueto, le casistiche possibili.

Possono fare domanda di cessazione volontaria dal servizio i lavoratori e le lavoratrici che raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) oppure per l’anticipata, cioè a prescindere dall’età anagrafica, i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2025. I suddetti requisiti possono essere perfezionati cumulando la contribuzione non coincidente temporalmente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie tra cui anche le casse professionali ai sensi della legge n. 232/2016.

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia ed il personale educatore degli asili nido che abbia svolto le predette attività per almeno sei anni negli ultimi sette oppure sette anni negli ultimi dieci anni ed ha perfezionato almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2025 può ulteriormente presentare istanza di cessazione volontaria dal servizio se raggiunge 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In tal caso, tuttavia, il requisito contributivo va interamente maturato nella gestione pubblica non essendo ammesso il cumulo gratuito dei periodi assicurativi.

Dopo la stretta delle ultime due leggi di bilancio la domanda può essere presentata dalle lavoratrici che hanno maturato:

  • 58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 (senza vincoli e condizioni);
  • 60 anni (59 anni con un figlio o 58 anni se i figli sono due o più) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022 a condizione che, alla data di domanda della pensione, prestino assistenza ad un disabile o siano invalide almeno al 74%;
  • 61 anni (60 anni con un figlio o 59 anni se i figli sono due o più) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 a condizione che, alla data di domanda della pensione, prestino assistenza ad un disabile o siano invalide almeno al 74%;

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (41 anni di contributi), una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS alla fruizione della prestazione, possono presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale fuori dall’applicativo POLIS entro il 31 agosto 2025. In merito si rammenta che dal 1° gennaio 2022 l’ape sociale (non il beneficio precoci) spetta anche ai «professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate».

La richiesta di cessazione deve essere prodotta, entro il 21 ottobre, esclusivamente tramite la procedura web POLIS “istanze on line” (al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità analogica o digitale). Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. Entro la medesima data e con le medesime modalità si può revocare la domanda presentata.

Interessa il personale che raggiunge i 65 anni di età entro il 31 agosto 2025 in possesso, alla medesima data, del diritto alla pensione anticipata – cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini: sarà collocato in pensione d’ufficio dal prossimo 1° settembre (resta escluso, ai sensi dell’articolo 14, co.6 del DL n. 4/2019, dalla risoluzione obbligatoria il personale che abbia raggiunto i requisiti per «Quota 100», «Quota 102» e «Quota 103»). In caso contrario la risoluzione d’ufficio scatta a 67 anni se raggiunti entro il 31 agosto 2025 qualora a tale data siano stati raggiunti i 20 anni di contributi.

Esiste anche la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro (cd. risoluzione facoltativa) ove il lavoratore abbia raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi le donne) al 31 agosto 2025, ancorché non abbia raggiunto il 65° anno di età, al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 1, co. 5 del decreto legge 90/2014 (riforma della pubblica amministrazione). Cioè ove l’amministrazione valuti l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale dandone un preavviso di almeno sei mesi (quindi entro il 28 febbraio) al lavoratore e sempre che la risoluzione sia motivata, espliciti i criteri di scelta e non pregiudichi la funzionale erogazione dei servizi.

Il trattenimento in servizio oltre i 67 anni di età verrà concesso solo con riferimento a quel personale che al 31 agosto 2025 non abbia ancora perfezionato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia (cioè i 20 anni di contributi) e comunque non oltre i 71 anni oppure ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 (si tratta del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera). In quest’ultimo caso il personale deve presentare domanda di trattenimento in forma analogica o digitale al di fuori della piattaforma POLIS entro il 21 Ottobre.

Il medesimo termine deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part – time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici resta al 28 Febbraio come dispone l’articolo 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area V della dirigenza stipulato il 15 luglio 2010.

Per la sistemazione delle pratiche il Ministero impone le seguenti deadline: entro il 10 gennaio le istituzioni scolastiche dovranno sistemare i conti assicurativi per consentire alle sedi INPS di accertare il diritto a pensione e comunicarlo agli interessati entro il 22 aprile. Si rammenta che il personale in questione dovrà comunque presentare domanda di pensione all’INPS affinché la prestazione sia posta in decorrenza al 1° settembre 2025.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Works

Tags