Premi assicurativi più cari a partire da luglio. Lo comunica l’Inail con Circolare n. 23/2024 nella quale aggiorna i limiti imponibili, minimo e massimo, necessari al calcolo dei premi nel caso di lavoratori con retribuzione convenzionale, adeguati alla rivalutazione delle rendite stabilita con decreto n. 114/2024 dal ministero del lavoro. I nuovi importi, validi nel periodo dal 1° luglio fino al 30 giugno 2025, salgono del 5,4% rispetto allo scorso anno.

Il documento riepiloga i premi dovuti per quelle categorie di lavoratori il cui calcolo dei premi assicurativi Inail è sganciato dalla retribuzione effettiva e fissato secondo una retribuzione convenzionale ancorata alla rivalutazione della rendita Inail (art. 116 del TU 1124/1965). Rientrano in questa categoria i detenuti e internati, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, i lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, i giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Le predette categorie versano i contributi sulla base di 1/300 del minimale della rendita del settore industria che dal 1° luglio 2024 sale a 20.258,7€. Pertanto, la retribuzione giornaliera su cui versare i premi assicurativi nel periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 sale a 67,53 euro e quella mensile a 1.688,23 euro.

Anche i lavoratori dell’area dirigenziale hanno una retribuzione per il calcolo dei premi agganciata alla misura della rendita Inail (1/300 del massimale della rendita annuo). Siccome il massimale dal 1° luglio 2024 è pari a 37.323,3€ la retribuzione giornaliera di riferimento è pari a 125,41 euro (3.135,28 euro mensili). In caso di rapporto part-time, la retribuzione convenzionale oraria diventa 15,68 euro.

La base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti dai lavoratori parasubordinati è data dai «compensi effettivamente percepiti» nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Poiché in questi rapporti non è prevista una prestazione a tempo, l’imponibile non può essere misurato «a giorni di prestazione», derivando da questo che minimale e massimale di rendita vanno divisi in mesi, al fine di confrontarli con il compenso medio mensile ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. Dal 1° luglio, a seguito della rivalutazione, il minimale mensile sale a 1.688,23 euro e il massimale mensile passa a 3.135,28 euro.

In seguito della riforma, a partire dal 1° luglio 2024, per determinare il premio per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore, professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si assume la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita, rispettivamente pari a 20.258,70 euro e 37.623,30 euro.

Dal 1° luglio, l’importo del premio annuale a persona è aggiornato in euro 10,40. Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, a seguito della rivalutazione, risulta uguale a euro 10,05 (8/12 di euro 9,87 + 4/12 di euro 10,40).

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