La sospensione e/o la decadenza dell’assegno di inclusione (Adi) si applica, sempre all’intero nucleo familiare, con perdita di tutto il sussidio, anche se in possesso di diverse carte-Adi. Pertanto se il singolo familiare non si presenta, senza giustificato motivo, presso i servizi sociali (entro 120 giorni dalla domanda) o non segue gli incontri periodici per la conferma del suo stato, l’intero nucleo familiare rischia di perdere il sussidio. Lo si evince dall’ultima Faq del Ministero del Lavoro in cui, tra l’altro, spiega che la mancata presentazione è rilevata in automatico dal sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi.
Riguardano le sanzioni in caso di mancata presentazione presso i servizi sociali. Una volta accolta la richiesta di Adi, l’intera famiglia deve incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (Pad). Se l’incontro non avviene due le conseguenze:
- Se c’è stata una convocazione da parte dei servizi sociali e non c’è un giustificato motivo per la mancata presentazione, il nucleo decade dal beneficio.
- Se non c’è stata convocazione, il beneficio verrà sospeso a tutto il nucleo dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni.
Il Ministero spiega che all’esito della convocazione occorre distinguere:
- Per i soggetti attivabili al lavoro:
- Hanno 60 giorni per sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato (Psp) con i Centri per l’Impiego (Cpi). In caso contrario, il beneficio viene sospeso.
- Per chi deve sottoscrivere il Patto per l’Inclusione Sociale (Pais):
- Devono recarsi ai servizi sociali o a un patronato entro 90 giorni dal precedente incontro per confermare la loro posizione. La mancata presentazione comporta la sospensione del beneficio.
I componenti indirizzati al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) (componenti che sono fuori dalla scala di equivalenza e senza responsabilità genitoriali) non sono tenuti ad alcun obbligo (e conseguente sanzione), non devono essere convocati dai servizi sociali e non devono presentarsi ogni 90 giorni per confermare la propria posizione.
I componenti che non sono tenuti ad obbligo di attivazione lavorativa (con definizione del PSP) o sociale (con definizione del PaIS) devono presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o gli istituti di patronato per confermare la loro condizione (con particolare riferimento alle cause di esonero). In caso di mancata presentazione il beneficio viene sospeso.
Fanno eccezione i componenti non tenuti agli obblighi di età pari o superiore ai 60 anni, con disabilità o vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione che non sono obbligati a confermare la loro condizione ogni 90 giorni.
Se nel nucleo sono presenti solo componenti adulti non tenuti agli obblighi in quanto di età pari o superiore ai 60 anni o con disabilità e uno o più minorenni in obbligo scolastico, almeno un componente adulto avrà l’obbligo di sottoscrizione del PaIS e di monitoraggio ogni 90 giorni.
In caso di nuclei con minorenni in obbligo scolastico e il cui componente adulto non sia tenuto agli obblighi in quanto vittima di violenza di genere e inserito in percorsi di protezione, il componente adulto avrà l’obbligo di sottoscrizione del PaIS, ma non di monitoraggio ogni 90 giorni.
Un aspetto critico del sistema è che la mancata presentazione agli incontri previsti viene rilevata automaticamente dal sistema informativo, senza bisogno di segnalazioni da parte dei servizi del lavoro o sociali. E in caso di decadenza o sospensione, la sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, anche in caso di possesso di diverse carte ADI. Questo automatismo, se da un lato garantisce efficienza, dall’altro non lascia spazio per errori o dimenticanze da parte dei beneficiari.
Al riguardo il Ministero spiega che la sospensione può essere sanata con la comunicazione di avvenuta presentazione. Nei casi di sospensione, infatti, il beneficio verrà riattivato, con erogazione degli arretrati, con la registrazione di avvenuto incontro da parte dei servizi.
In caso di decadenza per mancata presentazione, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.