Avviato l’iter dell’Inps alla fruizione dello sgravio contributivo per i datori di lavoro del settore privato che hanno assunto a tempo indeterminato beneficiari di RdC tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi, vale sino ad 8.000€ l’anno (da riparametrare su base mensile) e non ha effetti negativi sulla pensione dei lavoratori. Lo comunica  l’Inps nella Circolare n. 75/2024 in cui spiega che i datori di lavoro possono applicare lo sgravio a partire dalle denunce contributive di «competenza luglio 2024». Il recupero degli arretrati cioè per il periodo da gennaio 2023 a giugno 2024, si effettua sulla competenza luglio, agosto e settembre 2024.  

La misura è stata introdotta dall’articolo 1, co. 294 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) al fine di incentivare la rioccupazione dei beneficiari dell’ormai superato reddito di cittadinanza. La Commissione Ue ha dato il disco verde alla misura con la Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final e con la decisione C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024 stabilendone la fruibilità per ora sino al 30 giugno 2024.

Lo sgravio è riconosciuto nei confronti di tutti i datori di lavoro del settore privato (compresi i soggetti non imprenditori e il settore agricolo) ed interessa le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time o in regime di somministrazione) intervenute tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 di soggetti percettori del reddito di cittadinanza al momento dell’assunzione. Il beneficio si estende anche alle trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.

E’ escluso il lavoro domestico, il lavoro intermittente, l’apprendistato ed il lavoro occasionale oltre che i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale.

Lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento del 100% della contribuzione previdenziale datoriale con esclusione dei premi Inail nel limite di 8.000€ annui riparametrato e applicato su base mensile (cioè 666,66€ al mese; 21,5€ al giorno). In caso di lavoro part-time il massimale deve essere proporzionalmente ridotto. Vale per i primi dodici mesi dall’assunzione/trasformazione.

La fruizione del beneficio non ha effetti negativi sulla pensione dei lavoratori coinvolti restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione non discenda da un obbligo di legge, non sia in contrasto con disposizioni contrattuali o legali (es. non violi il diritto di precedenza o riguardi lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti); il datore sia in regola con il Durc, con i Cnnl applicabili e con la normativa in materia di sicurezza sul luogo del lavoro.

Il beneficio è cumulabile con altri incentivi nei limiti della complessiva contribuzione datoriale. In particolare l’Inps spiega che fa fede l’ordine temporale delle norme approvate e, pertanto, l’esonero si applicherà in via residuale sulla contribuzione datoriale non già esonerata ad altro titolo.

La misura, in ogni caso, è alternativa alla precedente versione dell’incentivo prevista dall’articolo 8 del dl n. 4/2019. La disposizione da ultimo richiamata, poi abrogata dalla stessa legge n. 197/2022, riconosceva un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso. La misura dell’incentivo, comunque, non poteva superare 780 euro mensili ed essere riconosciuta per un periodo inferiore a 5 mensilità. L’Inps spiega che queste due agevolazioni non sono cumulabili.

E’, invece, cumulabile con le eventuali riduzioni della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. Ad esempio la cd. riduzione del cuneo fiscale, la riduzione prevista per le lavoratrici madri e l’incentivazione al posticipo del pensionamento per i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti di Quota 103.

L’esonero, spiega l’Inps, si fruisce tramite i flussi Uniemens a partire dal mese di «competenza luglio 2024» indicando il codice “ERCI” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. Gli arretrati (da gennaio 2023 a giugno 2024) possono essere recuperati nei flussi Uniemens di «competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024». I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

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