Svolgere due attività lavorative, autonoma e subordinata, non fa venir meno lo stato di disoccupazione e, quindi, la Naspi, se il reddito ricavato complessivamente dalle attività non superi gli 8.500€ annui. Lo comunica il Ministero del Lavoro in un recente aggiornamento delle Faq disponibili sul sito istituzionale. La precisazione offre nuove prospettive per chi percepisce la Naspi e desidera intraprendere diverse forme di lavoro senza perdere il diritto all’indennità di disoccupazione.

Come è noto il requisito fondamentale per fruire dell’indennità di disoccupazione Naspi è lo status di disoccupato, che viene riconosciuto in presenza di tre condizioni:

  1. Assenza di impiego (sia subordinato che autonomo).
  2. Presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (Did).
  3. Sottoscrizione di un patto di servizio presso il centro per l’impiego.

Lo stato di disoccupazione può essere mantenuto anche in presenza di attività lavorative, purché il reddito derivante da queste non superi 8.500 euro per lavoro dipendente o 5.500 euro per lavoro autonomo.

  • Il reddito derivante da ciascuna attività non superi i limiti fissati per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
  • Il reddito complessivo derivante dalla somma di tutte le attività non superi la soglia massima di 8.500 euro per lavoro dipendente o 5.500 euro per lavoro autonomo.

Un ulteriore chiarimento riguarda la possibilità di mantenere lo status di disoccupato durante lo svolgimento di tirocini o lavori socialmente utili. Il ministero ha specificato che, poiché il tirocinio non è considerato un rapporto di lavoro, chi lo svolge può rilasciare la Did e mantenere lo status di disoccupato. Lo stesso vale per chi partecipa a lavori socialmente utili.

Infine, il ministero dettaglia il metodo di calcolo della durata dello status di disoccupazione. La durata è misurata in giorni a partire dal rilascio della Did fino al giorno precedente la revoca dello status. Per essere considerato disoccupato di lungo periodo, è necessaria un’anzianità di disoccupazione di almeno 365 giorni più uno. Lo stesso criterio si applica per i 6 mesi di disoccupazione, dove è richiesta un’anzianità di almeno 180 giorni più uno. Durante il calcolo, tutti i giorni di validità della Did sono inclusi, eccetto quelli di sospensione dovuti a rapporti di lavoro.

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