Chi ha chiesto l’Adi dovrà affrettarsi a sottoscrivere il Pad (piano di attivazione digitale) e presentarsi al centro per l’impiego entro 60 giorni, pena la sospensione del sussidio. Lo comunica, il ministero del lavoro nella circolare prot. n. 7232 del 21 maggio 2024, in cui spiega che la sospensione potrà durare 90 giorni, conducendo inevitabilmente alla definitiva decadenza dal sussidio in caso di inerzia ingiustificata.

L’Adi,  è il nuovo strumento di contrasto alla povertà che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito il reddito di cittadinanza. Possono farne richiesta tutti i nuclei familiari in cui sia presente almeno un minore, un over 60, un disabile o un componente in «condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali con certificazione da parte della Pubblica Amministrazione».

Il nucleo familiare del richiedente deve avere ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro, e avere congiuntamente un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia si alza a 7.560 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L’Assegno di Inclusione dura 18 mesi con stop di un mese e possibili rinnovi per ulteriori 12 mesi sempre con un mese di pausa.

Dopo aver presentato la domanda all’Inps i richiedenti devono iscriversi al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e sottoscrivere un patto di attivazione digitale (Pad). Successivamente, i membri del nucleo familiare devono aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale e, per alcuni, lavorativa dopo la «valutazione multidimensionale» del nucleo familiare effettuata dai servizi sociali. Per questi ultimi la valutazione multidimensionale individua differenti tipologie di percorso con obblighi e sanzioni differenziate per categorie, da 1 a 4.

Il Ministero spiega che i nominativi degli attivabili al lavoro sono tramessi dal Siisl ai rispettivi centri per l’impiego competenti e che contestualmente il Siisl, tramite messaggistica e comunicazioni telematiche, li informa dell’obbligo di sottoscrivere il Pad individuale e di doversi presentarsi al centro per l’impiego entro 60 giorni, che decorrono dalla data d’individuazione dell’obbligo di attivazione lavorativa. A seconda della categoria i beneficiari hanno obblighi e sanzioni differenti, marcati per la prima categoria e facoltativi nelle altre categorie.

In caso di mancata presentazione al centro per l’impiego nei termini, l’Adi viene sospeso e lo stop può essere revocato soltanto qualora il Siisl rilevi nella scheda anagrafica e professionale dell’obbligato (beneficiario di Adi) l’avvenuta sottoscrizione di un nuovo patto di servizio o l’integrazione di quello esistente con l’indicazione delle agenzie per il lavoro scelte in fase di Pad.

In tal caso, il sussidio è riattivato e riconosciuto anche per il periodo non fruito (con erogazione degli arretrati). Per evitare una durata indeterminata della sospensione, i centri per l’impiego, decorsi i 60 giorni di tempo che ha il beneficiario per presentarsi, lo convocano nei successivi 90 giorni a partire dalla sospensione. Qualora ancora persista l’assenza nonostante la nuova convocazione, senza un giustificato motivo, scatta la decadenza dal sussidio per tutto il nucleo familiare di appartenenza.

Per i beneficiari di Adi appartenenti alle categorie 2 e 4, per le quali i servizi sociali prevedono la «facoltà» di attivazione lavorativa, i centri per l’impiego attivano le procedure di presa in carico ordinarie trattandosi di «adesione volontaria a percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro».

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