Via libera alla fruizione dello sgravio contributivo del 35% sui contratti di solidarietà relativi all’anno 2022. L’ok dell’ente di previdenza è contenuto nella circolare 66/2024 e potrà esserci entro il 16 agosto. Come nel passato, lo sgravio si cumula con la decontribuzione sud; pertanto, i datori di lavoro con sede di lavoro nelle zone svantaggiate, fruiscono dello sgravio sulla parte residua di contributi dopo la riduzione del 30% (decontribuzione sud).

Le istruzioni si riferiscono alla fruizione dello sgravio contributivo di cui al Dm numero 2 del 27.9.2017 (con il quale sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva). Si tratta in particolare delle imprese soggette a Cigs, nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà difensivi con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% al fine di evitare licenziamenti. La misura, in vigore dall’anno 2014, per il biennio 2014/2015 è stata disciplinata dal dm n. 83312/2014; per l’anno 2016 dal dm n. 17981/2015; dal 2017 in poi dal dm n. 2/2017.

L’importo fruibile è quello autorizzato dall’Inps per contratti di solidarietà stipulati al 30 novembre 2022 o in corso durante il secondo semestre dell’anno precedente. Spetta alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2023 (l’elenco delle imprese è indicato nell’Allegato n.1 alla Circolare) a valere sulle risorse stanziate per il 2022. Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni. L’applicazione dello sgravio, inoltre, è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006: regolarità contributiva e rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Nello specifico le operazioni di conguaglio dovranno avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del documento, cioè entro il 16 agosto 2024 tramite il flusso Uniemens inserendo nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale di nuova istituzione “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”; e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

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