Congedo parentale indennizzato all’80% nel 2024 (60% dal 2025 in poi) per un ulteriore mese ma solo per i lavoratori dipendenti (sono esclusi gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata Inps). L’indennità spetta a condizione di non aver fruito per intero al 31 dicembre 2023 del congedo di maternità, paternità alternativo o paternità obbligatorio. Lo chiarisce l’Inps nella circolare n. 57/2024, condivisa con il ministero del lavoro, per dare via libera dal corrente mese di aprile alla novità prevista dalla legge di Bilancio del 2024.
La novità riguarda il trattamento economico spettante a chi, lavoratore dipendente, fruisca del congedo parentale. Cioè il diritto di assentarsi dal lavoro, riconosciuto alla madre dopo il congedo di maternità (5 mesi) e al padre dalla nascita del figlio (10 giorni, 20 in caso di parto plurimo) o dopo l’eventuale congedo di paternità alternativo (spettante se la mamma non fruisce del congedo di maternità per morte, grave infermità, etc.). Il congedo, come noto, spetta per una durata massima di 10 mesi complessivi tra i genitori (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) finché il figlio compie 12 anni. Ci sono dei limiti individuali: ciascun genitore ha diritto ad un minimo di tre mesi di congedo non trasferibili all’altro genitore. Stessa tutela vale per adozioni e affidamenti.
La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 replica la misura, prevedendo che un ulteriore mese, fruito sempre entro 6 anni di vita del figlio, venga indennizzato al 60%, ovvero all’80% solo nell’anno 2024 e solo ai lavoratori che non hanno terminato l’astensione obbligatoria entro il 31 dicembre 2023.
Siccome la novella non amplia la durata del congedo parentale ma solo la misura dell’indennità dal 1° gennaio 2024 la situazione sarà la seguente:
- Un mese di congedo parentale è indennizzato all’80% della retribuzione se la fruizione avviene entro il 6° anno di vita del bimbo o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento del minore;
- Un ulteriore di congedo parentale è indennizzato all’80% della retribuzione (60% dal 1° gennaio 2025) se la fruizione avviene entro il 6° anno di vita del bimbo o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento del minore;
- Sette mesi restano indennizzati al 30% a prescindere dalla situazione reddituale del genitore;
- I restanti due mesi sono indennizzati solo in presenza delle condizioni reddituali del genitore (reddito individuale non superiore a 2,5 volte il TM).
Il mese indennizzato all’80% (60% dal 2025), spiega l’Inps, è uno solo (per la coppia) e può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori (anche negli stessi giorni) o da uno soltanto di essi.
La novità interessa i congedi parentali decorrenti dal 1° gennaio 2024 e riguarda solo i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sono esclusi, in particolare, i genitori che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità al 31 dicembre 2023. Per congedo di paternità l’Inps spiega che conta sia quello «obbligatorio» (10 giorni da fruire dai due mesi anteriori al parto ai cinque successivi; 20 giorni in caso di parto plurimo) sia quello «alternativo» (che spetta in assenza della madre).
Se la madre è lavoratrice autonoma ed il padre è lavoratore dipendente il congedo all’80% (60% dal 2025) sarà fruibile solo dal padre (a condizione che il congedo di paternità si sia concluso dopo il 31 dicembre 2023); in tal caso, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della madre.