ISCRO per i professionisti con partita IVA rinnovata in via strutturale dal 1° gennaio 2024, modifica al calcolo dell’indennità di malattia per la gente di mare e proroga della CIGS per cessazione dell’attività anche nel 2024. Sono solo alcune delle novità in materia di ammortizzatori sociali previste dalla legge di bilancio 2024 anticipate dall’Inps nella Circolare n. 4/2024. Tra le altre la proroga della CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA, la concessione di ulteriore periodo di CIGS di 6/12 mesi per le imprese di rilevanza economica strategica e l’innalzamento della misura dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese a favore dei lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 gennaio 2023.

La  novità principale è la proroga in via strutturale dell’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) riconosciuta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’articolo 1, co. 386 della legge n. 178/2020. La prestazione, come noto, spetta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

L’ISCRO, che viene erogata per sei mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei due anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda. Il relativo importo non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

La Legge di Bilancio 2024, spiega l’Inps, rinnova in via strutturale l’ammortizzatore sociale per il quale occorre presentare domanda entro il 31 ottobre di ciascun anno. L’Istituto si riserva il rilascio di un’apposita circolare al riguardo.

Il legislatore interviene anche sulle modalità di calcolo dell’indennità giornaliera di malattia della gente di mare. Per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 l’indennità sarà corrisposta anche per gli eventi che impediscono totalmente e di fatto lo svolgimento dell’attività lavorativa e si calcolerà sulla base del 60% della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso (in luogo dei criteri precedenti secondo i quali l’indennità giornaliera va calcolata sul salario effettivamente goduto dall’assicurato alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo).

Nel caso in cui l’evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il calcolo dell’indennità giornaliera avviene, dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

L’Inps spiega che nel 2024 sono state rinnovate le seguenti misure:

  • Il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. La misura prevede l’erogazione di un’indennità al trattamento di CIGS, cioè 1.321€ al mese, per una durata massima di 12 mesi;
  • La destinazione di ulteriori 70 milioni di euro per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (CIGS e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aeree di crisi industriale complessa;
  • La proroga, per il triennio 2024-2026, del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Il trattamento spetta per un periodo massimo di 12 mesi nel triennio nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità;
  • La proroga per l’anno 2024 per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi;
  • La proroga della CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA;
  • Il riconoscimento di un ulteriore periodo di CIGS, già previsto dall’articolo 42 del dl n. 75/2023 per un periodo massimo di 40 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2023, per le imprese con rilevanza economica strategica con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale;

Infine l’Inps spiega che per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di una indennità pari dell’80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, la legge di bilancio 2024 riconosce un’indennità pari al 60 per cento (in luogo dell’attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento.

Interessati dalla novità sono i lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

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