Stop dal 30 novembre 2023 alla presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza. Dopo questa data, la procedura Inps di acquisizione telematica delle istanze sarà inibita tenuto conto della completa abrogazione della disciplina dal 31 dicembre 2023. Lo comunica l’Inps nel messaggio n. 4179/2023 in cui spiega che la stessa data rappresenta anche il termine per l’eventuale comunicazione della presa in carico dei nuclei che cessano la fruizione del beneficio della settima mensilità.
Il chiarimento fa seguito alla riforma del dl n. 48/2023 (cd. decreto Calderone) che abroga il RdC il 31 dicembre 2023. La riforma ha previsto che i percettori del Rdc e della pensione di cittadinanza mantengono il beneficio fino alla naturale scadenza, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, e fatte salve alcune eccezioni, nel limite massimo di fruizione di 7 mensilità. Sono esclusi da quest’ultimo limite (sette mensilità nel 2023) i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età e ai percettori del Rdc che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non “attivabili al lavoro” (anche in questo caso, tuttavia, resta fermo che il beneficio può essere goduto fino al 31 dicembre 2023). La comunicazione di presa in carico, in tal caso, deve essere comunicata entro il 30 novembre 2023 (rispetto all’originario termine del 31 ottobre 2023).
La Carta Rdc resterà, tuttavia, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati. E’ del resto fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024.
Alle medesime scadenze del 15 e del 27 dicembre, l’Inps procederà a corrispondere gli eventuali pagamenti arretrati nonché quello del corrente mese, ai nuclei già sospesi cui, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.