Possibile riattivare la fruizione del reddito di cittadinanza sino al 31 dicembre 2023 se nasce un figlio, si compiono 60 anni o viene accertata una disabilità di un componente il nucleo familiare dopo la sospensione per raggiungimento del limite massimo di sette mensilità nel 2023. Lo illustra l’Inps nel messaggio n. 3510/2023 in cui spiega che non serve domanda (la proroga avviene automaticamente) se le condizioni si verificano prima della sospensione o entro il mese successivo; altrimenti bisogna affrettarsi a produrre nuova domanda di RdC perché la ripresa decorrerà solo dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Il dl n. 48/2023 convertito con legge n. 85/2023, dispone che i percettori del Rdc e della pensione di cittadinanza mantengono il beneficio fino alla naturale scadenza, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel limite massimo di fruizione di 7 mensilità nel 2023. Sono esclusi dal limite di sette mesi, i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età e ai percettori del Rdc che sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il 31 ottobre 2023 in quanto non «attivabili al lavoro».
Se, invece, il requisito anagrafico dei 60 anni viene raggiunto successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, sarà necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. In tal caso, spiega l’Inps, la domanda non sarà bloccata e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’Inps spiega, infine, che rimane confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio).