L’ Assegno unico è a rischio riduzione in presenza di un DSU recante omissioni e/o difformità. Lo comunica l’Inps nel messaggio n. 2856/2023 in cui spiega che sta inviando agli utenti apposita comunicazione via PEC/sms/e-mail) con l’invito a procedere alla regolarizzazione della DSU. In presenza di una DSU con omissioni e/o difformità, infatti, l’Inps a partire dalla «competenza» settembre 2023 erogherà l’AUU negli importi «minimi» cioè senza gli adeguamenti connessi ai livelli di ISEE.
Come noto la domanda di AUU è liquidata dall’Inps sulla base dell’attestazione ISEE, ancorché recante omissioni e/o difformità, relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati. L’attestazione contenente le omissioni o le difformità rilevate, infatti, è valida ai fini dell’erogazione della prestazione salvo il diritto dall’Inps a richiedere idonea documentazione che dimostri quanto dichiarato.
- presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;
- richiesta al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;
- presentazione alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione. Con riguardo al patrimonio mobiliare potrà presentare documentazione giustificativa, quale:
- la documentazione dell’intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
- la denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
- la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
- la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
- la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;
oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:
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- la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.
Il cittadino può effettuare la regolarizzazione entro il 31 dicembre 2023, termine di validità della DSU stessa. In tale caso, l’importo dell’Assegno unico e universale spettante sarà commisurato al valore dell’indicatore ISEE calcolato in base alla DSU priva di difformità e saranno corrisposte le integrazioni all’Assegno eventualmente spettanti con riguardo alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE recante omissioni/difformità.