Si riduce l’indennità «una tantum» a favore dei familiari di vittime sul lavoro. I nuovi valori, validi per gli eventi occorsi nel 2023, sono stati diffusi nel decreto del ministero del lavoro n. 75/2023 in attesa della pubblicazione nella sezione pubblicità legale del sito ministeriale. Per gli eventi del 2023, infatti, l’importo sale da un minimo di 4.000 euro (contro i 6.000 euro dell’anno precedente) ad un massimo di 14.500 (contro i 22.400 euro del 2022).
L’una tantum è una prestazione economica riconosciuta in favore dei superstiti delle vittime sul lavoro: coniuge e figli innanzitutto e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle. E’ corrisposta per eventi letali accaduti successivamente al 1° gennaio 2007, anche all’estero che abbiano coinvolto sia lavoratori assicurati presso l’Inail ai sensi del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro sia lavoratori che risultano sprovvisti di tale assicurazione come in particolare i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi. Sono esclusi gli infortuni avvenuti antecedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso del lavoratore successivo a detta data e le malattie professionali. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 493/99).
L’una tantum viene erogata entro 30 giorni dall’accertamento sommario, condizione procedurale svolta congiuntamente da ministero del lavoro e dall’Inail. La richiesta per ottenere la prestazione va presentata, dai superstiti, entro 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore per il quale se ne ha diritto. La domanda deve contenere l’esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto all’indennità, gli estremi per il pagamento, la delega qualora siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni o qualora ci siano più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi. La domanda deve essere presentata alla sede territoriale dell’Inail competente in ragione del domicilio del soggetto deceduto (il dante causa), mediante consegna a mano allo sportello, invio per posta ordinaria o trasmissione per mezzo di Pec (Posta elettronica certificata).
L’importo spettante al nucleo familiare è fissato annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo (si veda tavola sottostante); in caso di concorrenza di più superstiti (es. coniuge e figli) la prestazione viene suddivisa in parti uguali. Gli importi in questione sono esenti da imposizione fiscale e sono cumulabili con gli altri benefici spettanti in relazione alla tipologia dell’evento eventualmente riconosciuto da altre disposizioni normative. Ad esempio la prestazione è cumulabile con la rendita Inail, con la
pensione privilegiata indiretta, con i benefici spettanti ai superstiti di vittime del servizio, del dovere o del terrorismo ma non con l’
equo indennizzo stante la portata generale del divieto di cui all’articolo 50 del DPR 686/1957.
Con il decreto n. 75/2023 il ministero del lavoro ha fissato gli importi della prestazione per gli eventi (morte per gravi infortuni sul lavoro) verificatisi tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2023. L’aggiornamento comporta una rimodulazione di tutti gli importi a fronte della riduzione delle risorse disponibili. I nuovi importi dell’indennità, come per il passato, sono ripartiti nelle quattro misure a seconda del numero di superstiti e sono riportati nella tavola sottostante. I valori oscillano tra un minimo di 4.000 euro ad un massimo di 14.500 euro, in diminuzione rispetto allo scorso anno.