Si riduce l’indennità «una tantum» a favore dei familiari di vittime sul lavoro. I nuovi valori, validi per gli eventi occorsi nel 2023, sono stati diffusi nel decreto del ministero del lavoro n. 75/2023 in attesa della pubblicazione nella sezione pubblicità legale del sito ministeriale. Per gli eventi del 2023, infatti, l’importo sale da un minimo di 4.000 euro (contro i 6.000 euro dell’anno precedente) ad un massimo di 14.500 (contro i 22.400 euro del 2022).

L’una tantum è una prestazione economica riconosciuta in favore dei superstiti delle vittime sul lavoro: coniuge e figli innanzitutto e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle. E’ corrisposta per eventi letali accaduti successivamente al 1° gennaio 2007, anche all’estero che abbiano coinvolto sia lavoratori assicurati presso l’Inail ai sensi del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro sia lavoratori che risultano sprovvisti di tale assicurazione come in particolare i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi. Sono esclusi gli infortuni avvenuti antecedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso del lavoratore successivo a detta data e le malattie professionali. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 493/99).

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