Il Ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, sembra definitivamente porre fine al regime emergenziale dello smart working, oggetto di continue proroghe.
Dal 2020, a imprese e professionisti il legislatore emergenziale ha consentito di ricorrere allo smart working con modalità semplificate e senza obbligo di stipula dell’accordo individuale con il lavoratore.
A introdurre tale possibilità è stato l’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) con disposizioni la cui validità temporale è stata oggetto di molteplici proroghe.
L’ultima, in ordine di tempo, è contenuta nell’articolo 10, comma 2-bis, del decreto legge Covid (decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52). Tale disposizione consente, fino al 31 agosto 2022, ai datori di lavoro privati:
- di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, notificando telematicamente, anche in modalità massiva, al Ministero i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, secondo la documentazione (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e sull’applicativo informatico resi disponibili dallo stesso Ministero;
- di ricorrere al lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, senza stipulare un accordo individuale, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, in particolare della legge n. 81 del 2017. Per lo stesso periodo, inoltre, l’informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017) può essere assolta in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.
Con l’articolo 41-bis del Ddl di conversione del decreto Semplificazioni, diventa strutturale, secondo regole da definire, la procedura di comunicazione semplificata per lo smart working, mentre torna in auge l’obbligo di stipulare l’accordo individuale con il lavoratore.
Più nel dettaglio, l’articolo 41-bis, recante norme di semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, modifica l’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, prevedendo che:
1) dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro sia tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (comunicazione semplificata);
2) le modalità di tale comunicazione saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
3) i dati sono resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
4) in caso di mancata comunicazione secondo le modalità stabilite dall’emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).
Ponendo a confronto le due discipline, emergono chiaramente due importanti differenze tra lo smart working emergenziale e quello strutturale, che impatteranno non poco sull’organizzazione aziendale, considerando anche il periodo di sospensione feriale in corso.
Dal 1° settembre 2022, infatti, i datori di lavoro che non lo hanno ancora fatto:
- dovranno stipulare gli accordi individuali di lavoro agile con il lavoratore;
- provvedere alla comunicazione semplificata secondo nuove modalità definite dal Ministero del lavoro con decreto, pena l’applicazione della sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Non resta che attendere la definitività della norma in parola e la successiva emanazione del decreto attuativo che, si auspica, avvenga in tempi brevi.