L’Inps con messaggio n. 1452 dell’8 aprile 2021, comunica che ha provveduto centralmente alla liquidazione dell’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del citato decreto legge n. 137/2020 – c.d. Decreto Ristori -, appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Tutti i lavoratori delle categorie suindicate, i quali non ricevuto l’indennità del decreto Ristori ma rientrano, con i requisiti, nella richiesta dell’indennità “una tantum” decreto “Sostegni”, devono fare la relativa domanda con scadenza il 30 Aprile 2021.

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