Accredito automatico da parte dell’Inps del nuovo bonus di 1.000€  per i lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno già beneficiato degli indennizzi COVID-19 in passato. Tutti gli altri, tra cui i marittimi per i quali il bonus è di 600€, dovranno presentare invece una apposita domanda.  Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 125/2020 nella quale illustra le categorie beneficiarie dell’indennità onnicomprensiva stabilita dal Dl n. 104/2020 (c.d. Decreto “Agosto”) convertito con legge n. 126/2020.

1) Stagionali del turismo

Come noto il Dl n. 104/2020 ha riconosciuto una ulteriore indennità economica onnicomprensiva pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (oppure in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.

2) Lavoratori subordinati ed autonomi

Il medesimo beneficio economico (1.000€) è attribuito anche:

a) ai lavoratori stagionali impiegati in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari alla data di presentazione della domanda né di pensione né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);

b) ai lavoratori intermittentiche abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari alla data di presentazione della domanda né di pensione né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);

Lavoratori a tempo determinato e dello spettacolo

Hanno, infine, diritto al bonus di 1.000€ euro:

a) i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (i codici ateco che contraddistinguono le attività sono i medesimi di quelli previsti a favore degli stagionali del turismo). L’indennizzo è riconosciuto a coloro che possano fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: 1) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 2) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 3) assenza di titolarità – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 – di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.;

b) i lavoratori iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo. Nello specifico il contributo è corrisposto ai soggetti che possano far valere alternativamente i seguenti requisiti: 1) almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50mila euro nel 2019 e non titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione al 15 agosto 2020; 2) almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro e non titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione al 15 agosto 2020.

c) un beneficio di 600 euro è, invece, corrisposto ai lavoratori del settore marittimo.

La circolare spiega che l’Inps procederà all’accredito d’ufficio del bonus a favore di coloro che già lo hanno percepito in passato, non serve, quindi, una nuova domanda. Dovranno invece produrla i lavoratori che non hanno mai presentato domanda per tali benefici o i lavoratori che hanno visto la propria istanza respinta nonché i lavoratori marittimi.

 

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