Con la  Circolare numero 105/2018 pubblicata ieri, l’INPS fornisce le prime istruzioni attuative relative all’articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109: i contributi saranno sospesi per lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e iscritti alla gestione dei parasubordinati residenti nei comuni  coinvolti nel sisma dello scorso anno ad Ischia sino al 31 dicembre 2020 (Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia). I contributi sospesi dovranno essere versati successivamente, entro il 31 gennaio 2021, in unica soluzione oppure in 60 rate a partire da febbraio 2021 senza applicazione di interessi e sanzioni. Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: 1) i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); 2) i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); 3) gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.). Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura Inps competente, utilizzando a tal fine il modello “SC93” reperibile nella sezione “Tutti i moduli” sul sito dell’Istituto.

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