Il  lavoratore dipendente che assiste un proprio familiare gravemente disabile e che per questa ragione usufruisce dei permessi della Legge 104/92 non può essere trasferito unilateralmente da una sede di lavoro a una nuova,  salvo che il datore di lavoro provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive  che altrimenti rimarrebbero insoddisfatte. (onere delle prova a carico del datore di lavoro).
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 24015/2017 dichiarando illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore fruitore dei permessi mensili di cui all’articolo 33 della legge 104/92, per assenza ingiustificata,dopo che si era rifiutato di prendere servizio presso la nuova sede.
La Corte ha precisato che “il trasferimento del lavoratore legittima il rifiuto del dipendente che ha diritto alla tutela di cui all’art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992 di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato ove il trasferimento sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente e ove il datore di lavoro non provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”.