I titolari di prestazioni previdenziali, che intendano rinunciare in misura totale o parziale alle detrazioni per reddito (ai sensi dell’articolo 13 del TUIR) sono tenuti a darne comunicazione all’Inps ogni anno.

Lo ribadisce l’Istituto previdenziale nel messaggio n. 3607/2023 pubblicato sul sito istituzionale.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 15/E del 5/3/2008 e art. 7 del TUIR), ha precisato che “le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.”

L’Inps , pertanto, informa che i contribuenti possono presentare le relative richieste  compilando l’apposita dichiarazione on line tramite il servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” e che, a partire dal 16 ottobre 2023, è possibile acquisire le suddette richieste anche per l’anno d’imposta 2024. Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, ai sensi della normativa vigente procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta di cui al citato articolo 13 sulla base del reddito erogato.

A seguito della risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, l’Inps spiega che è opportuno comunicare anche i dati relativi ai figli a carico, ancorché si riceva l’assegno unico universale. Ciò al fine di ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2024) utile anche a consentire la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.