Per il conseguimento del diritto all’ape sociale è possibile utilizzare la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli autonomi), le gestioni sostitutive ed esclusive e la gestione separata dell’Inps. Ciò significa che per ragguagliare il requisito contributivo minimo di 30 o 36 anni è possibile prendere in considerazione anche i periodi di contribuzione cd. mista (lavoro dipendente, lavoro autonomo, gestione separata, lavoro pubblico) con l’unica eccezione della contribuzione versata presso le casse professionali (es. medici, avvocati, ingegneri, architetti).
Resta fermo il vincolo secondo cui la contribuzione coincidente da un punto di vista temporale (es. periodi lavoro dipendente concomitanti a periodi di iscrizione alla gestione separata) può essere valorizzata una sola volta ai fini del diritto. Ad esempio un lavoratore con 29 anni di contributi accreditati nel FPLD tra il 1990 ed il 2019 ed altri 2 anni di contribuzione nella gestione separata tra il 2010 ed il 2011 non ha maturato il requisito contributivo richiesto (30 anni) in quanto il periodo nella gestione separata è sovrapposto interamente con i periodi da lavoro dipendente. Il conteggio dei periodi temporali utili si effettua prendendo in considerazione la colonna dell’estratto conto contributivo relativa all’anzianità utile ai fini del diritto.
Il calcolo della misura dell’indennità (che, come noto, non può superare i 1.500 euro lordi mensili per 12 mensilità l’anno) viene effettuato pro-quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Ai fini della misura, peraltro, contano anche i periodi temporalmente coincidenti tra le diverse gestioni interessate.
Utili tutti i periodi contributivi
Ai fini del diritto all’ape sociale è utile la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata presso una delle suddette gestioni previdenziali. In particolare si può valorizzare tanto la contribuzione effettiva (derivante cioè da lavoro, di natura obbligatoria) sia quella da riscatto, da contribuzione volontaria e, da ultimo, quella derivante da contribuzione figurativa tra cui, in particolare, quella derivante da eventi di disoccupazione indennizzata (Naspi).
Non è possibile, invece, far valere le eventuali maggiorazioni contributive che il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all’atto del pensionamento. Ad esempio non si può valorizzare la maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno di lavoro subordinato svolto in presenza di invalidità superiore al 74% come previsto dall’articolo 80 della legge 388/2000 (a differenza di quanto è previsto per i lavoratori precoci).