I lavoratori potranno rinunciare, anche solo parzialmente, ai permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 direttamente online. Lo spiega l’Inps nel messaggio 4040/2022 pubblicato ieri in cui informa di aver integrato lo sportello telematico per l’acquisizione delle domande dei permessi 104 con la nuova funzionalità, che consente di variare le domande già inviate.

La nuova funzionalità, raggiungibile dal portale dell’Inps, permette al lavoratore di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria. La rinuncia può riguardare le seguenti categorie di domande: giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge 104) per assistere un familiare disabile; giorni/ore permesso mensile/giornalieri (art. 33, comma 6, della legge 104) richiesti dal lavoratore per sé stesso; prolungamento del congedo parentale (art. 33 del dlgs 151/2001) e riposi orari alternativi (art. 33, comma 2, della legge 104 e art. 42, comma 1, dlgs 151/2001).

Se all’atto della comunicazione il periodo richiesto nella domanda da variare è trascorso per intero o non è proprio iniziato, la rinuncia tramite la nuova funzionalità risulterà inibita. Individuata la domanda per la quale si vuole effettuare la rinuncia, è necessario indicare le seguenti informazioni: la data di rinuncia; la dichiarazione di avere fruito o meno, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria. Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, la procedura mostra la pagina «riepilogo dati» contenente i dati della comunicazione di variazione inviata.