Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – con circolare n. 400/C/2021 del 19.1.2021, comunica che per effetto della pubblicazione del D.L. n. 2 del 14.1.202, il quale ha ulteriormente prorogato gli effetti degli atti amministrativi in scadenza, ” i permessi di soggiorno e i titoli di cui all’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data “ .

Quindi, la validità delle autorizzazioni al soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 è stata prorogata sino a tale ultima data – cioè il 30 aprile 2021 – ivi compresi i termini per le conversioni, i documenti di viaggio e la validità dei nulla osta.